offerta reale
di danaro, chi procede all'intimazione?
Not. Alessandro
Armenio
Proceduto al verbale notarile di offerta reale di danaro, in
assenza del creditore, il debitore può eseguire il deposito (art. 1210, c. 1,
c.c.).
Il deposito, che deve essere eseguito dal Notaio (73, disp.
att., c.c.), deve essere preceduto da intimazione notificata al creditore
(1212, n. 1, c.c).
Il problema è questo: l'atto di intimazione (che poi sarà
notificato dall'Ufficiale Giudiziario) deve (può?) essere fatto dal Notaio o
può (deve?) farlo il debitore?
L'Ufficiale Giudiziario dice: se l'atto di intimazione non lo
fa il Notaio ma il debitore, al deposito devo procedere io.
Not. Adriano Pischetola
Non pare condivisibile
l'assunto dell'Ufficiale Giudiziario.
L'intimazione di cui è parola all'art. 1212, n. 1, c.c., si
inscrive in una procedura complessa che è comunque riferibile all'unico
soggetto interessato e legittimato ad attivarne le singole fasi, soggetto che è
di regola il debitore, salve le ipotesi residuali [cfr. Falzea, L'offerta
reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, pp.347-348] di
adempimento e quindi di utilizzo della procedura di liberazione dal debito da
parte del terzo; ma certamente nè il notaio nè l'ufficiale giudiziario possono
essere consideranti soggetti 'agenti' della procedura, essendo chiamati solo a
svolgere assistenza alle operazioni e a redigere il relativo processo
verbale (ex art. 78, disp. att., c.c.) con funzioni pertanto
meramente certificative (cfr. Giacobbe, voce Offerta reale, Encicl. del
diritto, vol. XXIX.).
Ciò posto - salvo che non sia espressamente prevista dal
legislatore una forma specifica [come avviene nella intimazione relativa
all'offerta di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del
creditore ex art. 1209, c. 2, c.c., in combinata applicazione con l'art.
73, c. 2, disp. att.] intimazione che va eseguita necessariamente con atto di
ufficiale giudiziario, o anche nella intimazione per la consegna di un
immobile, ex art. 1216, c. 1, c.c. ] - nelle altre ipotesi (come nella
intimazione per la consegna di una somma di danaro che deve precedere il
deposito), questa - come una delle modalità in cui si articola la procedura
finalizzata alla costituzione in mora del creditore - può essere azionata
direttamente dal debitore e notificata nelle forme di legge al creditore
procedente.
Di ciò se ne dovrebbe trarre una conferma dal disposto
dell'art.1217, c.c., dettato in materia di costituzione in mora del creditore
in riferimento ad obbligazioni di fare: in tal caso, a sensi dell’ dell'art.1217,
c. 2, c.c., l'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso: la dottrina non
ha mancato di far rilevare che ciò può significare al massimo la necessità di
ricorrere alla forma scritta (Giorgianni,Lezioni di diritto civile, Milano,
p.118), ma non di più; ciò dando ad intendere che, quando per i
particolari effetti derivanti dall'atto di intimazione il legislatore richiede
un 'supplemento formale', lo ha fatto espressamente.
Mi pare al contrario improponibile l'opinione per la quale il
Notaio dovrebbe procedere all'intimazione, non avendone la legittimazione.
D'altra parte il fatto che l'intimazione nell' ipotesi
'de qua' venga fatta dal debitore e poi notificata al creditore nelle
forme previste dal codice di rito, non impedisce che il verbale di
deposito della somma di danaro e di (eventuale) mancata comparizione del
creditore venga poi redatto dal Notaio o - alternativamente -
dall'Ufficiale Giudiziario, in quanto la legge parla sic et sempliciter di
'pubblico ufficiale' (cfr. art. 1212, n.3 e art. 78, c. 1, disp. att., c.c.) senza
altre distinzioni di sorta.